Art. 2309 c.c. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

[2]I liquidatori devono altresi' depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2309 · fonte del testo

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