Codice civile

Art. 2295 c.c. — Atto costitutivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944. Leggi il testo vigente →

L'atto costitutivo della societa' deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
  • 2)la ragione sociale;
  • 3)i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societa';
  • 4)la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 5)l'oggetto sociale;
  • 6)i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
  • 7)le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
  • 8)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  • 9)la durata della societa'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2295 · fonte del testo

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