Art. 2250 c.c. — Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970. Leggi il testo vigente →
[1]Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta.
[2]Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
[3]Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa' e' in liquidazione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970
