Codice civile

Art. 2196 c.c. — Iscrizione dell'impresa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944. Leggi il testo vigente →

[1]Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

  • 1)il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza;
  • 2)la ditta;
  • 3)l'oggetto dell'impresa;
  • 4)la sede dell'impresa;
  • 5)il cognome e il nome degli institori e procuratori.

[2]All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

[3]L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 131/2002

    Parametro
    22 aprile 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe. C…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2196 c.c. · Art. 10 fallimento

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2196 e 2197 stabiliscono le modalità dell'iscrizione, e cioè i limiti di tempo e gli elementi da indicare: precisamente, l'art. 2196 contiene le norme relative all'iscrizione dell'impresa e il successivo art. 2197 quelle relative all'iscrizione delle sedi secondarie. L'art. 2198 si limita a disciplinare l'obbligo dell'iscrizione dei provvedimenti relativi all'esercizio di un'impresa commerciale da parte del minore emancipato o dell'inabilitato ovvero nell'interesse del minore non emancipato o dell'interdetto, mentre la disciplina dei relativi provvedimenti di autorizzazione e di revoca è stata trasportata in sede più adatta (articoli 320, 371, 397, 424 e 425). L'art. 2199 stabilisce l'obbligo dell'imprenditore di indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro delle imprese presso il quale è iscritto, onde assicurare ai terzi facile conoscenza dell'ufficio presso il quale viene effettuata tutta la pubblicità relativa all'impresa. Gli articoli su citati si riferiscono agli imprenditori individuali, dato che l'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI (art. 2200, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 906

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2196 · fonte del testo

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