Art. 214 c.c. — Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

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Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Erano sorti dubbi sulla opportunità di mantenere questo istituto, che è praticato solo in poche regioni e tende anzi a cadere in desuetudine. Senonchè è stato considerato che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poichè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare. Per verità, se non era giustificata la riforma proposta dalla Commissione Reale, che aveva esteso la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe neppure opportuno sopprimere un istituto, che può dare felici risultati specialmente per garentire la condizione della moglie di fronte al marito. 131. Era stato suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione nei registri immobiliari dell'acquisto di immobili effettuato dall'uno o dall'altro coniuge durante la comunione, che invece, secondo l'art. 214 del progetto (218 del nuovo testo), era soltanto facoltativa. Non si è creduto opportuno di accogliere la proposta, perchè la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 130

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art214 · fonte del testo

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