La disciplina delle ordinanze corporative per il coordinamento della produzione o degli scambi e degli accordi economici collettivi, che forma oggetto del capo II, è stata di proposito circoscritta a poche norme essenziali. L'art. 2063 definisce l'oggetto delle ordinanze corporative in materia economica e degli accordi economici collettivi, in sostanziale conformità con gli articoli 8 e 10 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206. Tale oggetto è costituito: 1) dalla disciplina unitaria della produzione, con che si ha riguardo in modo particolare al regolamento delle situazioni di concorrenza tra imprese appartenenti alla stessa categoria (art. 8 legge 5 febbraio 1934, n. 163); 2) dal regolamento dei rapporti tra due o più categorie d'imprenditori; normalmente rapporti di scambio tra imprese appartenenti a diversi settori della produzione, che si avvantaggiano di un regolamento uniforme per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie professionali (art. 8 legge 5 febbraio 1934, n. 163); 3) dalle tariffe per le prestazioni e per i servizi economici e da quelle dei prezzi di beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio (art. 10 legge 5 febbraio 1934, n. 163). La sfera di applicazione dell'accordo economico collettivo è più circoscritta in confronto di quella dell'ordinanza, riferendosi soltanto alle materie indicate nel n. 2, cioè al regolamento dei rapporti tra determinate categorie produttive. I rapporti tra l'ordinanza corporativa e l'accordo economico, quando abbiano lo stesso oggetto, sono di perfetta equivalenza giuridica per cui, in caso di contrasto, si applica il principio che la norma più recente abroga e sostituisce quella anteriore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 808