Art. 2003 c.c. — Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
[1]Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
[2]Il possessore del titolo al portatore e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
