Codice civile

Art. 1999 c.c. — Conversione dei titoli

[1]I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

[2]Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1999 · fonte del testo

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