Art. 197 c.c. — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

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Se il matrimonio si scioglie dopo dieci anni dalla scadenza dei termini stabiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi di lui, a meno che si provi che la mancata esazione non e' dipesa da colpa del marito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Della restituzione della dote. L'art. 197 dispone che se il matrimonio si scioglie dopo dieci anni dalla scadenza dei termini s'abiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi di lui, a meno che si provi che la mancata esazione non è dipesa da colpa del marito. Su questa norma era stato espresso l'avviso che si dovesse equiparare il caso in cui la dote è dovuta dai genitori della moglie a quello in cui è dovuta dalla moglie stessa. Non si è creduto di poterlo seguire, poichè logicamente si sarebbe dovuto tener conto anche di altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal richiedere la dote dovutagli. Appunto per tenerli tutti presenti, pur restringendo la norma, come fa il codice del 1865 nell'articolo 1414, all'ipotesi in cui la dote sia dovuta dalla moglie, si è ammesso che il marito possa liberarsi dall'obbligo della restituzione, provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 126

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art197 · fonte del testo

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