Codice civile

Art. 1911 c.c. — Coassicurazione

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra piu' assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore e' tenuto al pagamento dell'indennita' assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e' il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Nell'assicurazione contro i danni la prestazione dell'assicuratore è limitata al danno sofferto (art. 1905, primo comma). Questo danno comprende anche i profitti sperati se il risarcimento per la mancata realizzazione di essi è previsto in contratto (art. 1905, secondo comma); nell'assicurazione della responsabilità civile poi l'indennizzo, entro i limiti determinati dalla stessa legge, si estende anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato (articolo 1917, terzo comma). Nell'assicurazione di una somma eccedente il valore delle cose, l'assicurato di buona fede deve corrispondere non più l'indennità di cui all'art. 428, secondo comma, cod. comm., di complicata determinazione, ma l'importo del premio proporzionalmente diminuito (art. 1909); per una migliore disciplina delle assicurazioni con polizze stimate si è detto che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti (art. 1908 terzo comma). È consentito assicurare lo stesso rischio presso più assicuratori, sia separatamente (art. 1910) che congiuntamente (art. 1911). Nel primo caso l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore delle altre assicurazioni concluse (art. 1910 primo comma); se omette questo avviso in buona fede l'assicurato è tenuto ai danni, e se l'omette con dolo perde il diritto all'indennità (art. 1910, secondo comma). Il risarcimento è dovuto da ciascun assicuratore secondo il rispettivo contratto, e cioè nei limiti della somma da ognuno assicurata (art. 1910, terzo comma); salvo il diritto di chi ha pagato al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto (art. 1914, quarto comma). In tali casi v'è quindi una situazione di solidarietà; invece nel caso di coassicurazione con ripartizione di quote, ciascun assicuratore risponde del danno in proporzione della rispettiva quota (art. 1911). Circa l'obbligo di avviso del sinistro e di salvataggio delle cose assicurate, si distingue tra inadempimento colposo e inadempimento doloso: nella prima ipotesi l'indennizzo si riduce in proporzione del danno che l'assicuratore ha eventualmente sofferto a causa dell'inadempimento da parte dell'assicurato (art. 1915, secondo comma); nella seconda ipotesi l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915, primo comma). Il diritto di surroga dell'assicuratore verso il responsabile del danno è concesso anche nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, quarto comma); ma è negato quando il danno è causato senza dolo dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato, stabilmente con lui conviventi, o da domestici (art. 1916, secondo comma). In queste ultime ipotesi le conseguenze della surroga ricadrebbero direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 754

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1911 · fonte del testo

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