Art. 1841 c.c. — Apertura forzata della cassetta

Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 31 ottobre 2027. Fonte della data: art. 32, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla l. 7 agosto 2026, n. 145. Leggi il testo vigente →

[1]Quando il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo' chiedere al ((giudice di pace)) l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 273 300 341 351

[2]L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il ((giudice di pace)) ritiene opportune. 273 300 341 351

[3]Il ((giudice di pace)) puo' dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e spese. 273 300 341 351 111 112a

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

111

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

112a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

273

con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

300

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

341

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

351

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027".

Entra in vigore il 31 ottobre 2027

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il servizio delle cassette di sicurezza è regolato negli articoli 1839 a 1841 in modo da lasciare impregiudicata la questione della sua natura giuridica. La banca non risponde direttamente del contenuto della cassetta, ma dell'integrità della stessa e di quella dei locali adibiti al servizio, salvo il caso fortuito (art. 1839): la difficile prova sull'entità del contenuto è regolata dai principii generali, e deve essere fornita dal cliente. Si è affermato che, se la cassetta è intestata a più persone, ciascuna di queste ha il diritto di procedere separatamente alla sua apertura (art. 1840, primo comma) e che, nell'ipotesi di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca deve consentire l'apertura della cassetta con l'accordo di tutti gli aventi diritto (art. 1840, secondo comma), ma a condizione che abbia avuto comunicazione della morte dell'intestatario; in modo che rimane escluso ogni suo obbligo di prendere iniziative per i necessari accertamenti. La banca è autorizzata a una sollecita procedura diretta a liberare la cassetta e a riprenderne la disponibilità nei casi, non rari in pratica, in cui l'intestatario, scaduto il contratto e avendo ritirato i valori, non cura di rinnovarlo e non restituisce la chiave della cassetta (art. 1841). Dell'apertura di credito bancario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 740

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2027

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 31 ottobre 2027. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

Quando il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo' chiedere al tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace ritiene opportune.

Il tolto: tribunale aggiunto: giudice di pace puo' dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

    Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1841 · fonte del testo

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