Codice civile

Art. 1800 c.c. — Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro

[1]Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, e' soggetto alle norme del deposito.

[2]Se vi e' imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario puo' alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

[3]Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.

[4]Il sequestratario non puo' consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1800 · fonte del testo

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