Art. 1625 c.c. — Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
[1]Se si e' convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616.
[2]Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
