Art. 1616 c.c. — Affitto senza determinazione di tempo
[1]Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
[2]Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
