Codice civile

Art. 1630 c.c. — Affitto senza determinazione di tempo

[1]L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinche' l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.

[2]Se il fondo non e' soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.

[3]L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.

[4]Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1630 · fonte del testo

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