Art. 1469-quater c.c.
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[1]Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
[2]In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
[3]((La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies)).
Testo in vigore dal 2 febbraio 2000 al 23 ottobre 2005
