Art. 97 codice antimafia — Consultazione della banca dati nazionale unica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2011 al 26 novembre 2014. Leggi il testo vigente →

Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

  • a)i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
  • b)le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • c)gli ordini professionali.

Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 26 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art97 · fonte del testo

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