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[1]Sono approvate - e fino al 30 giugno 1901 - le modificazioni, di cui all'allegato E, apportate ai servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Navigazione Generale Italiana, per la Convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195.
[3]Il Governo del Re ha facolta' di prorogarle anno per anno con decreto Reale.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 giugno 1901, n. 371
2Il Regio Decreto 30 giugno 1901, n. 371 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le modificazioni, di cui all'allegato E della legge predetta, apportate ai servizi postali e commerciali marittimi, esercitati dalla Navigazione Generale Italiana per la Convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, sono prorogate fino al 30 giugno 1902".
Regio Decreto 22 giugno 1902, n. 343
3Il Regio Decreto 22 giugno 1902, n. 343 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le modificazioni, di cui all'allegato E della legge predetta, apportate ai servizi postali e commerciali marittimi, esercitati dalla Navigazione Generale Italiana, per la convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, sono prorogate fino al 30 giugno 1903".
Regio Decreto 5 ottobre 1903, n. 445
4Il Regio Decreto 5 ottobre 1903, n. 445 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le modificazioni di cui all'allegato E della legge predetta, apportate ai servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Navigazione Generale Italiana, per la convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, sono nuovamente prorogate di un anno, e cioe' fino al 30 giugno 1904".
Regio Decreto 11 settembre 1904, n. 588
5Il Regio Decreto 11 settembre 1904, n. 588 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le modificazioni di cui all'allegato E della legge predetta, apportate ai servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Navigazione Generale Italiana, per la Convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, sono nuovamente prorogate di un anno e cioe' fino al 30 giugno 1905".
Testo in vigore dal 29 novembre 1904 al 17 settembre 1905
