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[1]Sono approvate - e fino al 30 giugno 1901 - le modificazioni, di cui all'allegato E, apportate ai servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Navigazione Generale Italiana, per la Convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195.
[2]Il Governo del Re ha facolta' di prorogarle anno per anno con decreto Reale.
Testo in vigore dal 5 aprile 1900 al 29 agosto 1901
