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[1]In relazione e per l'adempimento di tali impegni verra' annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di L. 1,500,000, la quale per L. 1,420,000 sara' destinata al pagamento rateale dei sussidi dovuti ai comuni, liquidati o da liquidarsi.
[2]Le rimanenti 80,000 lire saranno destinate a far fronte alle spese di cui e' cenno ai numeri 265, 266, 267, 268, del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1894-95.
[3]Cessando le spese di cui nel precedente alinea, la somma che man mano restera' disponibile sara' aggiunta al fondo destinato al pagamento rateale dei sussidi.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 7 agosto 1903
