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[1]La Cassa dei depositi e prestiti, osservate le disposizioni del seguente articolo, e' autorizzata a concedere, colla garanzia della sovrimposta:
- a)ai comuni che ottennero prestiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1887 n. 4511, la estinzione, mediante il pagamento di 45 annualita' dell'1.731, per cento ciascuna, sull'ammontare dei singoli mutui di quella parte delle 20 annualita' poste a loro carico dall'ultimo alinea del citato articolo 8;
- b)alle provincie e ai comuni che ottennero prestiti, ai sensi dell'articolo 14 della legge anzidetta, la estinzione del loro ammontare in 45 anni, dal 1° gennaio 1893, al saggio del 4 per cento.
[2]Resta ferma la esenzione delle tasse accordata coll'articolo 15 della legge medesima.
Testo in vigore dal 18 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
