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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In eccezione al privilegio sancito a favore dello Stato all'articolo 1 della legge 12 luglio 1862, n. 710, riportato nel testo unico pubblicato in data 15 giugno 1865, e' permesso ai fabbricanti ai quali e' o sara' concesso il sale a prezzo di costo, giusta quanto dispongono le leggi 21 aprile 1862, n. 563, e 24 novembre 1864, n. 2006, d'importare direttamente nel Continente il sale occorrente alle rispettive industrie, purche' prodotto nell'isola di Sicilia ed ivi previamente sofisticato, sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno date dal Ministro delle Finanze, ed a loro spese.
[7]Sulle quantita' del sale importato, lo Stato percepira' un diritto fisso di lire 2 per tonnellata. 1
[8]Il Ministro delle Finanze, in relazione alle vigenti leggi doganali e sulle privative dei sali e tabacchi, stabilira' le norme alle quali saranno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel Continente.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 9 giugno 1901.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]L. Wollemborg.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1904, n. 329
1La L. 3 luglio 1904, n. 329 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolito il diritto fisso di L. 2 per tonnellata stabilito dalla legge del 9 giugno 1901, n. 204 sul sale importato dalla Sicilia e dalla Sardegna nel continente, per uso industriale".
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
