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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In eccezione al privilegio sancito a favore dello Stato all'articolo 1 della legge 12 luglio 1862, n. 710, riportato nel testo unico pubblicato in data 15 giugno 1865, e' permesso ai fabbricanti ai quali e' o sara' concesso il sale a prezzo di costo, giusta quanto dispongono le leggi 21 aprile 1862, n. 563, e 24 novembre 1864, n. 2006, d'importare direttamente nel Continente il sale occorrente alle rispettive industrie, purche' prodotto nell'isola di Sicilia ed ivi previamente sofisticato, sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno date dal Ministro delle Finanze, ed a loro spese.
[7]Sulle quantita' del sale importato, lo Stato percepira' un diritto fisso di lire 2 per tonnellata.
[8]Il Ministro delle Finanze, in relazione alle vigenti leggi doganali e sulle privative dei sali e tabacchi, stabilira' le norme alle quali saranno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel Continente.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 9 giugno 1901.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]L. Wollemborg.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 15 giugno 1901 al 27 luglio 1904
