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[1]Art. 5.

[2]In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilita' del condannato, l'ammenda e' convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.

[3]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

[4]Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.

[5]Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla meta' del massimo dell'ammenda.

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 27 giugno 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-27;460~art6 · fonte del testo

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