Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1930 al 27 giugno 1935. Leggi il testo vigente →

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite con i precedenti articoli 2 e 4 possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarle sino al doppio.

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 27 giugno 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-27;460~art5 · fonte del testo

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