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[1]I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorita' militari per il controllo della forza in congedo.
[2]Essi hanno l'obbligo di notificare al Comando del distretto militare, se appartengono al Regio esercito, o alla Regia aeronautica, o alla Regia guardia di finanza e all'autorita' portuaria, o, in mancanza, al capo dell'Amministrazione comunale di residenza, se appartengono alla Regia marina, i cambiamenti della loro residenza.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 27 giugno 1935
