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Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti con un'ammenda da L. 300 a L. 1500.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 27 giugno 1935
