Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1930 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorita' militari da cui dipendono.

[2]All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorita' militare la propria residenza ed abitazione e notificare poi qualsiasi cambiamento.

Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-27;460~art1 · fonte del testo

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