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[1]((Per la validita' delle deliberazioni del Collegio e' necessaria la presenza di piu' della meta' dei suoi membri, fra i quali almeno tre dei delegati effettivi o supplenti designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.
[2]Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' di voti ha la preponderanza quello del presidente, od, in sua assenza, del vice presidente)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
