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[1]Per la validita' delle deliberazioni del Collegio e' necessaria la presenza di piu' della meta' dei suoi membri, e, in caso di parita' di voti, sara' preponderante quello del presidente.

[2]Nel verbale delle sedute si dovra' sempre indicare se vi e' stato esame preventivo delle Camere di commercio, e quale ne sia stato il voto; si dovra' pure indicare se le deliberazioni del Collegio sono adottate a unanimita' o a maggioranza, e si dovranno accennare le opinioni della minoranza.

Testo in vigore dal 29 novembre 1887 al 7 gennaio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-11-13;5028~art8 · fonte del testo

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