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((Se il contribuente non si vale della facolta' di cui al precedente articolo, rispetto al ritiro delle merci dichiarate per entrata e per le quali sia stata intrapresa la visita della dogana, ne sara' permessa la riesportazione, quando la controversia sulla qualificazione sia stata promossa per mancanza di voce nella tariffa o di rimando nel repertorio, e debba quindi intervenire il decreto di assimilazione previsto dall'articolo 4 delle disposizioni preliminari della tariffa, o quando il Collegio dei periti doganali, nel pronunciarsi sulla qualificazione delle merci, abbia espresso parere favorevole alla riesportazione stessa)).
Testo in vigore dal 24 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
