Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1887 al 24 aprile 1898. Leggi il testo vigente →
Se il contribuente non si vale della facolta' di cui al precedente articolo, rispetto al ritiro delle merci dichiarate per entrata e per le quali sia stata intrapresa la visita della dogana, ne sara' permessa la riesportazione, purche' la controversia sulla qualificazione sia stata promossa per mancanza di voce nella tariffa o di rimando nel repertorio, o che sia intervenuto il decreto di assimilazione previsto dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari della tariffa.
Testo in vigore dal 29 novembre 1887 al 24 aprile 1898
