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[1]Finche' la controversia non sia risoluta, rimane sospeso lo sdoganamento delle merci; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrita' del dazio preteso dalla dogana, la merce sara' rilasciata previo prelevamento di campioni. Tanto i campioni per la Camera di commercio, quanto quelli da mandarsi al Ministero delle finanze saranno debitamente suggellati e identificati in presenza del contribuente.
[2]Quando non si possono levare i campioni, attesa la qualita' o la mole dell'oggetto da sdoganare, si supplira' con una descrizione fedele fatta d'accordo fra la dogana ed il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.
Testo in vigore dal 29 novembre 1887 al 7 gennaio 1911
