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[1]Agli ufficiali che dalla posizione ausiliaria, d'autorita' o a loro richiesta, siano definitivamente collocati a riposo o in riforma, sara' liquidata la pensione loro spettante secondo le vigenti leggi, tenuto conto del tempo di servizio passato nella posizione ausiliaria, giusta l'art. 4.
[2]Alla pensione vitalizia determinata nel precedente alinea saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, computandole a termine di legge, ed inoltre sara' aggiunto l'aumento del quinto della pensione stessa, ove ne sia il caso, ((giusta l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865.))
[3]Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per rivocazione o per rimozione dal grado perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliarie.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1882 al 16 dicembre 2009
