Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1881 al 4 febbraio 1882. Leggi il testo vigente →

[1]Agli ufficiali che dalla posizione ausiliaria, d'autorita' o a loro richiesta, siano definitivamente collocati a riposo o in riforma, sara' liquidata la pensione loro spettante secondo le vigenti leggi, tenuto conto del tempo di servizio passato nella posizione ausiliaria, giusta l'art. 4.

[2]Alla pensione vitalizia determinata nel precedente alinea saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, computandole a termine di legge, ed inoltre sara' aggiunto l'aumento del quinto della pensione stessa, ove ne sia il caso, giusta l'art. 13 della legge 27 giugno 1850.

[3]Quegli ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per rivocazione o per rimozione dal grado perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliarie.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1881 al 4 febbraio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-10-17;435~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari