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Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potesta' politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sara' fatta con apposito regolamento.
Testo in vigore dal 19 luglio 1919 al 6 marzo 1963
