Art. 1
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[1]I magazzini generali per gli zolfi nei porti di Sicilia debbono essere istituiti colle norme del testo unico della legge per i magazzini generali, approvato con Regio decreto in data 17 dicembre 1882, n. 1154 (serie 2ª).
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1896, N. 324)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1896, N. 324)).
[4]Sono accordati a titolo d'incoraggiamento sul bilancio dello Stato i seguenti premi:
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1896, n. 324
1con decorrenza dal 1 ottobre 1896
La L. 25 luglio 1896, n. 324 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il dazio di uscita sullo zolfo greggio o raffinato e fiore di zolfo (voce n. 263 della tariffa doganale) e' abolito con effetto dal 1° ottobre 1896, e da questo giorno rimane pur soppresso il premio concesso dall'articolo 1, lettera b), della legge 26 dicembre 1895, n. 720, agli esportatori di zolfo raffinato e di zolfo molito che non si valgono del magazzino generale per il trasporto a bordo del bastimento".
Testo in vigore dal 9 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
