Art. 1
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[1]I magazzini generali per gli zolfi nei porti di Sicilia debbono essere istituiti colle norme del testo unico della legge per i magazzini generali, approvato con Regio decreto in data 17 dicembre 1882, n. 1154 (serie 2ª).
[2]I magazzini debbono ricevere il deposito dello zolfo ed eseguire le operazioni per il suo trasporto a bordo per l'esportazione all'estero.
[3]I produttori hanno facolta' di esigere che i magazzini facciano tutte e due o la seconda soltanto delle dette operazioni di deposito e di trasporto al bastimento per l'esportazione.
[4]Sono accordati a titolo d'incoraggiamento sul bilancio dello Stato i seguenti premi:
- a)Lire 4 per ogni tonnellata di zolfo ricevuto in deposito e imbarcato per l'estero;
- b)Lire 2 per ogni tonnellata non ricevuta in deposito, ma caricata a bordo per l'esportazione, e per ogni tonnellata di zolfo raffinato o molito esportata dal Regno.
[5]Di tali premi restera' a beneficio dei magazzini nel caso previsto alla lettera a) una quota non superiore a L. 0,75, e in quello previsto nella prima parte della lettera b) non superiore a L. 0,35.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1896 al 9 agosto 1896
