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[1]Alle voci nn. 52 e 53 della tariffa generale dei dazi doganali che riguardano la polvere da fuoco ed altre materie esplodenti, le capsule esplodenti e cartucce, sono sostituite le seguenti:
[2]N. 52. Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti:
- a)polvere da mina........... L. 150 per quintale
- b)» da caccia............. » 200 »
- c)altri prodotti esplodenti...... » 180 »
[3]Tanto sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) quanto sugli altri prodotti esplodenti, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa eguale alla tassa interna di fabbricazione.
[4]N. 53. Cartucce, capsule e miccie:
- a)cartucce vuote senza capsule.... L. 60 al quintale
- b)» vuote con capsule......... » 160 »
- c)cartucce cariche.......... » 270 »
- d)capsule............... » 260 »
- e)miccie da minatori, piu' il dazio proprio dell'involucro..... » 50 »
[5]Sono da considerarsi cartucce cariche anche quelle le quali, in luogo della polvere pirica, contengano altra qualsiasi materia esplodente atta allo sparo.
[6]Nelle miccie da minatori il peso dell'involucro si considera uguale ai 2/3 del peso intero sul quale grava il dazio fisso di L. 50.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
