Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe e' privilegiato sui mobili e sui prodotti dell'opificio a norma dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.
tolto: Sussidiariamente e' privilegiato il credito stesso sull'immobile, limitatamente perro' alla tassa e alle spese giudiziali, a norma dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-07-14;682~art38 · fonte del testo
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