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[1]Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe e' privilegiato sui mobili e sui prodotti dell'opificio a norma dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.
[2]Sussidiariamente e' privilegiato il credito stesso sull'immobile, limitatamente perro' alla tassa e alle spese giudiziali, a norma dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
