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[1]L'azione per il piu' o il meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente.
[2]Pero' l'amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputabile la mancata o la incompiuta riscossione.
[3]Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
