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[1]L'amministrazione provvedera' alla vendita od alla distruzione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti sequestrati qualora riconosca essere difficile, dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.
[2]Il prezzo che fosse ottenuto dalla vendita sara' dato al sequestratario, ove non sia pronunziata la confisca.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
