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La tassa stabilita dall'articolo 1 della legge del 6 aprile 1862, n. 542, sui prezzi dei trasporti a grande velocita' sulle strade ferrate e' aumentata dal 10 al 13 per cento.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 27 novembre 1897, n. 554
1Il Regio Decreto 27 novembre 1897, n. 554, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'imposta erariale del 13 % stabilita dalla legge del 14 giugno 1874 n. 1945, e' aumentata come appresso - a far tempo dal 1° novembre 1897 per quanto concerne il servizio interno e cumulativo italiano e, al piu' tardi, dal 26 gennaio 1898 per cio' che riguarda il servizio internazionale: 1° Pei biglietti rilasciati per treni diretti esclusivamente e valevoli per un percorso da 21 a 29 km, dal 13 al 18 %; 2° Pei biglietti rilasciati per treni diretti esclusivamente e valevoli per un percorso di km. 30 e piu', dal 13 al 23 %; 3° Pei biglietti rilasciati per treni omnibus e valevoli per un percorso superiore a 20 km., dal 13 al 14 %".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1898 al 13 aprile 1900
