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[1]((Le sezioni del consiglio superiore dei lavori pubblici sono tre:
[2]I. Della viabilita' ordinaria e dei fabbricati;
[3]II. Delle opere idrauliche terrestri marittime;
[4]III. Delle strade ferrate e dalle tramvie.
[5]Alle rispettive sezioni sono aggregati con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori superiori amministrativi dell'ufficio speciale delle ferrovie, istituito con R. decreto 25 giugno 1905, n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un biennio per decreto Reale, quest'ultimo, in seguito a proposta del comitato di Amministrazione delle ferrovie stesse.
[6]I membri aggregati che intervengono anche, con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratta di affari concernenti i servizi cui sono addetti.
[7]Alle sezioni possono essere aggregati ingegneri capi di 1ª classe con voto deliberativo.
[8]Il regolamento determina quali affari debbono essere deliberati in adunanza generale. E' sempre in facolta' del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.
[9]Il comitato superiore delle strade ferrate istituito col Reale decreto 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3ª), e' soppresso;
[10]Le sue funzioni sono esercitate dal consiglio superiore dei lavori pubblici)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
