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[1]Le Sezioni del Consiglio Superiore sono due:
[2]1ª Della viabilita' ordinaria, dei fabbricati, delle opere di costruzione di nuove ferrovie e tramvie.
[3]2ª Delle opere idrauliche terrestri e marittime.
[4]Alle rispettive Sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i Direttori generali del Ministero dei Lavori Pubblici, l'Ispettore generale e gl'ingegneri ispettori superiori delle strade ferrate. Essi intervengono, anche con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio quando si tratti di affari concernenti i servizi a cui sono addetti.
[5]Alle Sezioni possono pure essere aggregati ingegneri capi di lª classe con voto deliberativo.
[6]Il regolamento determina quali affari debbono essere deliberati in adunanza generale. E' sempre in facolta' del Ministro dei Lavori Pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.
Testo in vigore dal 28 agosto 1895 al 25 luglio 1906
