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Dalla pubblicazione della presente legge, le spese dei lavori che si eseguiranno entro il perimetro e nell'interesse della parte non demaniale della bonifica delle Maremme Toscane e delle terre adiacenti al lago Salpi, saranno ripartite a norma dell'articolo 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico).
Testo in vigore dal 20 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
