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[1]Il riparto delle spese per la bonifica dell'Agro romano sara' fatto a norma dell'articolo 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), per la somma di. L. 5,300,000 inscritta nella tabella I allegata alla legge stessa, e a norma dell'articolo 86 per le somme autorizzate dalle leggi precedenti.
[2]Per la manutenzione di tutte le opere di detta bonifica eseguite dallo Stato, e per l'esecuzione di quelle di cui al comma B dell'articolo 73, corrispondente al comma b dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, sono applicabili rispettivamente le disposizioni contenute negli articoli 4, 52, 53 e nell'articolo 25 del suaccennato testo unico.
[3]La disposizione del citato articolo 25 non sara' applicabile che a quelle opere, le quali saranno eseguite secondo norme, nell'interesse dell'igiene e dell'agricoltura, da stabilirsi nel Regolamento.
[4]Lungo le ferrovie e strade ordinarie, comprese nel perimetro della bonifica stessa, e' obbligatorio che le cave di prestito, ove ristagnano le acque, sieno prosciugate o per colmata, o mediante canalizzazione.
[5]La spesa occorrente e' a carico del proprietario del fondo cui appartiene la cava, salvi i patti tra esso proprietario e l'imprenditore delle strade.
[6]Lo Stato puo' concorrere nella spesa con un sussidio non eccedente il 20 per cento, da prelevarsi dalla somma assegnata al n. 5 della tabella I del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.
Testo in vigore dal 20 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
