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[1]Ai Consorzi legalmente costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica previste dalla presente legge e dalla legge 22 marzo 1900, n. 195, e' data facolta' di vincolare le rate delle tasse e contributi consorziali, a vece dell'ipoteca a garanzia dei mutui contratti a' termini dell'articolo 41 di quest'ultima legge, sia per l'esecuzione delle nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle gia' esistenti, nonche' per la conversione dei debiti fatti sotto l'osservanza delle leggi anteriori.
[2]Le obbligazioni assunte dal Consorzio dei proprietari costituiscono un peso dei fondi in esso compresi e le contribuzioni dell'anno in corso e dell'antecedente costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso delle proprieta'.
Testo in vigore dal 20 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
