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[1]L'ammontare ed il riparto della spesa di L. 63,000,000 negli esercizi dal 1903-904 al 1932-933 per le opere di bonifica dichiarate di prima categoria in esecuzione dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1899, n. 236, corrispondente all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, restano stabiliti in conformita' dell'allegata tabella A.
[2]Sono all'uopo autorizzate le annue assegnazioni risultanti dalla tabella stessa per ciascuno degli esercizi dal 1903-904 al 1932-933, da inscriversi in capitoli separati per ogni opera nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, stanziando annualmente in quello dell'entrata le rate a carico delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati.
[3]A tali opere di bonifica sono applicabili le norme tutte del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.
Testo in vigore dal 20 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
